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Statuto Assolombarda (stralcio)

Art. 2 - Scopi
L'Associazione, nel contesto di una società libera, ha lo scopo di favorire il progresso e lo sviluppo del benessere delle imprese associate provvedendo a promuovere la maggiore solidarietà e collaborazione fra le imprese associate stesse nonchè curando l'assistenza e la tutela degli interessi delle medesime in tutte le aree di attività che direttamente o indirettamente le riguardano.

L'Associazione si propone fra l'altro di perseguire i seguenti fini:

a) disciplinare i rapporti di lavoro delle imprese associate con i lavoratori dipendenti dalle medesime, anche stipulando contratti e regolamentazioni aziendali o collettive ai sensi dell'art. 24, lettere n) e o);
b) procedere alla trattazione delle controversie collettive e individuali del lavoro concernenti le imprese associate, onde addivenire alla loro amichevole definizione;
c) prestare la propria assistenza alle imprese stesse nei confronti di altri organismi sindacali, delle autorità pubbliche, delle istituzioni pubbliche o private, nonchè cooperare, nell'ambito del Sistema confederale, nell'elaborazione delle norme di legge o aventi efficacia di legge che possano riguardare le questioni del lavoro nelle imprese;
d) rappresentare nelle sedi competenti gli interessi delle imprese associate anche nelle fasi di elaborazione di normative aventi rilevanza sulle imprese medesime;
e) provvedere, anche con la collaborazione delle imprese associate, alla rilevazione e all'accertamento dei dati statistici interessanti il più efficace conseguimento dei fini statutari. I dati raccolti saranno tenuti riservati e, qualora necessario, utilizzati solo in forma aggregata e senza indicazione delle singole fonti;
f) organizzare, sia direttamente, sia in collaborazione con altri, ricerche, studi, dibattiti e attività di formazione su temi economici, tecnici, ambientali, sociali, sindacali e culturali nonchè su istituti di interesse generale;
g) promuovere e curare la divulgazione in ogni ambito di informazioni riguardanti il mondo imprenditoriale;
h) adoperarsi per la risoluzione delle questioni e vertenze che sorgano fra i vari comparti merceologici presenti nel territorio e fra le singole imprese associate, svolgendo opera di conciliazione;
i) designare e nominare i propri rappresentanti negli enti, organi e commissioni in cui sia consentita la rappresentanza dell'Associazione tenendo conto degli specifici interessi e della consistenza dei Gruppi merceologici che la compongono;
l) favorire e promuovere, in armonia col Sistema confederale, ogni iniziativa diretta alla tutela collettiva degli interessi economici generali degli imprenditori, anche partecipando a quelle assunte da altri enti;
m) adempiere a tutti gli altri compiti particolari che fossero deliberati di volta in volta dall'Assemblea e compiere gli atti e promuovere o svolgere le attività, anche di carattere culturale, rivolte alla tutela dell'interesse generale imprenditoriale;
n) individuare, progettare e sperimentare nuovi strumenti e nuovi servizi concepiti per aiutare le imprese associate a far crescere la loro competitività, anche in ambito internazionale.

Al fine del raggiungimento di tali scopi l'Associazione è impegnata a migliorare la competitività e l'attrattività del contesto territoriale nel quale operano le imprese associate.
Per gli scopi anzidetti, oltre all'azione diretta, l'Associazione può altresì erogare contributi, effettuare beneficenza e, occorrendo, assumere partecipazioni, limitando la responsabilità alle quote o azioni sottoscritte.
L'Associazione persegue le finalità e assolve alle funzioni sopra descritte senza obiettivi di lucro, in piena indipendenza da qualsiasi condizionamento e nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema. L'Associazione adotta il Codice etico e la Carta dei valori confederali, ispira ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative, impegnando alla loro osservanza tutti gli associati.

Art. 8 - Contributi
Le aziende associate si impegnano alla corresponsione di contributi a favore della Associazione la cui misura, modalità e tempi di riscossione sono determinati ai sensi del disposto dell'art. 19 lettera f) del presente Statuto.
Le aziende associate sono inoltre tenute al versamento di eventuali contributi aggiuntivi e finalizzati stabiliti dal Gruppo merceologico di appartenenza e previsti dal IX comma dell'art. 41.
I partecipanti al Gruppo Giovani Imprenditori sono tenuti al versamento delle quote di adesione previste dal V comma dell'art. 43.
L'Associazione ha facoltà di provocare procedimento giudiziario di ingiunzione innanzi al Foro competente di Milano nei confronti degli associati che si rendessero morosi o inadempienti nel pagamento dei contributi e delle quote e, nelle ipotesi di cui al II e III comma, prima di procedere sente il parere degli Organi di competenza.


Art. 14 - Componenti dell'Associazione
  • Sono parti componenti dell'Associazione:
  • Gruppi Merceologici;
  • Piccola Industria;
  • Gruppo Giovani Imprenditori;
  • Organizzazione zonale.
Il funzionamento delle singole Componenti nelle quali l'Associazione si articola è disciplinato, nei limiti fissati dal presente Statuto, da appositi Regolamenti deliberati dai competenti Organi delle suddette Componenti, ratificati dalla Giunta dell'Associazione.
I Regolamenti devono essere coerenti con i principi del presente Statuto.

Art. 34 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea. Esso è composto da cinque membri, eccezionalmente anche non rappresentanti di imprese associate, i quali durano in carica quattro anni, sono eletti negli anni pari e sono rieleggibili per non più di un ulteriore mandato consecutivo.
L'elezione avviene su una lista di almeno cinque candidati.
Risultano eletti Probiviri i cinque candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.
Il Collegio dei Probiviri è ritualmente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.
I Probiviri hanno il compito di esprimere il loro parere e di dirimere qualsiasi controversia di carattere associativo che emerga fra gli associati e l'Associazione, ovvero fra gli associati stessi.
In particolare ai Probiviri vanno presentati i ricorsi contro le sanzioni irrogate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.11.
I Probiviri si pronunciano sul rispetto del Codice Etico da parte di coloro che ricoprono cariche nell'Associazione, o la rappresentano all'esterno, e dispongono, in relazione alla gravità dell'addebito, le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto;
b) sospensione dalla carica per un tempo determinato;
c) decadenza dalla carica.

In tal caso, i Probiviri si attivano su istanza di altro Organo generale o di Componente dell'Associazione, o di un membro degli Organi anzidetti nonché di un Organo del sistema confederale, o di un'impresa associata all'Associazione.
Le pronunce, ai sensi dei tre commi precedenti, dovranno intervenire entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso e delle istanze.
I Probiviri dichiarano, anche d'ufficio, l'annullamento dell'elezione o la decadenza dalle cariche, in caso di irregolarità o di carenza dei necessari requisiti.
In ogni procedimento davanti ai Probiviri sarà data all'interessato la possibilità di esporre le proprie ragioni.
Le pronunce dei Probiviri sono fondate sull'interpretazione dello Statuto, sull'applicazione dei princìpi del Sistema e sul Codice etico; nei casi di controversia potranno essere adottate, su richiesta di entrambe le parti o per autonoma valutazione dei Probiviri stessi, in considerazione della natura della controversia, decisioni pro bono et aequo.
La pronuncia dei Probiviri è inappellabile in sedi esterne al Sistema confederale; contro di essa può essere proposto appello ai Probiviri confederali mediante ricorso da presentarsi entro trenta giorni dalla data della sua comunicazione all'interessato.
La pronuncia definitiva dei Probiviri ha gli effetti di un lodo arbitrale libero.
I Probiviri possono assistere alle riunioni della Giunta e partecipano alle adunanze dell'Assemblea dell'Associazione.
La carica e le funzioni dei Probiviri sono gratuite.

Art. 37 - Disposizioni generali sui sistemi di votazione
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione.
Per le elezioni e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto previa nomina di almeno due scrutatori. In caso di parità di voti fra più candidati risulterà eletto il più anziano per età.
Nelle delibere palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Nelle delibere a scrutinio segreto, in caso di parità, la votazione deve ritenersi nulla; il Presidente può, a suo giudizio, ripetere la votazione a scrutinio segreto per non più di due volte, dopo di che ricorrerà a quella palese.
Le elezioni del Presidente dell'Associazione nonché dei Presidenti dei Gruppi merceologici, di Piccola Industria, dei Giovani Imprenditori, dell'Organizzazione zonale sono deliberate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti. Qualora nessuno dei candidati consegua la maggioranza assoluta, si procede, nel corso della stessa riunione, a una successiva votazione di ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
Le elezioni alle altre cariche associative e le attribuzioni di incarichi sono deliberate a maggioranza relativa dei voti dei presenti.
In tutte le deliberazioni a maggioranza assoluta non si tiene conto degli astenuti.
Nelle adunanze di tutti gli organi dell'Associazione il voto non può essere delegato, salvo quanto previsto dall'art. 38, comma III dello Statuto. I Regolamenti possono tuttavia ammettere ulteriormente deleghe di voto in organi sottoposti alla loro disciplina.
Allorchè si tratti di eleggere i componenti di un collegio, ciascun elettore vota per un numero di candidati che non superi i due terzi dei seggi da coprire.
L'elezione avviene su liste di candidati liberamente espressi dai componenti dell'Organo competente all'elezione stessa. A tal fine i componenti dell'Organo interessato vengono invitati con congruo anticipo a designare i propri candidati.

Art. 38 - Disposizioni generali sulle cariche
Le cariche elettive sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate, salve le eccezioni previste dagli artt. 19 lett. c), 25 comma III, 34 e 35.
Il possesso dei predetti requisiti viene accertato, sulla base della dichiarazione dell'impresa associata, al momento della candidatura o subito dopo la nomina e deve sussistere per tutto il periodo di permanenza in carica. A tal fine l'impresa associata è tenuta alle eventuali comunicazioni di variazione.
Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il Titolare o Legale Rappresentante o l'Amministratore delegato o il Direttore Generale. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega scritta dell'impresa stessa, i membri del Consiglio di Amministrazione, o dirigenti dell'impresa.
La sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui ai commi precedenti implica la decadenza dalla carica che decorrerà a far data dalla comunicazione dell'impresa associata.
Coloro che sono chiamati a qualunque carica associativa sono tenuti ad uniformarsi ai comportamenti previsti dal Codice Etico vigente e non potranno esprimersi in nome dell'Associazione se non appositamente delegati dal Presidente della stessa.
Gli stessi, laddove rinuncino alla carica, devono darne comunicazione scritta all'Organo collegiale dal quale si dimettono e al Presidente dell'Associazione. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Collegio o, in caso contrario, dal momento in cui il Collegio è ricostituito. Se viene meno la maggioranza del Collegio, l'Organo si intende decaduto e si procederà alla sua ricostituzione secondo le disposizioni previste dalle singole norme.
La rinuncia alla carica da parte del Presidente dell'Associazione o del Presidente di una sua Componente ha effetto immediato se vi è un Vice Presidente. In mancanza, ha effetto dal momento dell'entrata in carica del nuovo Presidente.
La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
Salvo diversa disposizione del presente Statuto o Regolamento, in ogni caso di cessazione del titolare di una carica associativa, si dovrà avviare senza indugio la procedura per la sostituzione.
In conformità alle norme stabilite in sede confederale, per il Presidente dell'Associazione, i Vice Presidenti, i Consiglieri Incaricati, il Tesoriere nonché i Membri del Consiglio Direttivo è richiesta anche l'osservanza del completo inquadramento dell'impresa rappresentata, laddove applicabile.
Le cariche dell'Associazione sono gratuite con l'eccezione di quanto previsto per il Collegio dei Revisori contabili.
Tutti coloro che ricoprono cariche associative non possono farsi sostituire.
Salvo diversa disposizione di Statuto o di Regolamento, le cariche elettive dell'Associazione hanno durata biennale. La rielezione alla stessa carica allo stesso titolo in rappresentanza della stessa impresa è consentita per non più di due ulteriori mandati biennali consecutivi.
Le cariche di Presidente dell'Associazione e di Presidente di Piccola Industria hanno durata quadriennale.
I Consiglieri e i Delegati dei Gruppi Merceologici nonché i Consiglieri dell'Organizzazione zonale, sono rieleggibili.
Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato.
Salvo diversa disposizione di Regolamento, per tutte le cariche associative ulteriori elezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari alla durata del mandato consecutivo precedente.
I soggetti eletti in sostituzione di coloro che siano cessati dalla carica prima del termine, durano in carica fino alla data di scadenza originariamente prevista per il sostituito.
Decadono dalle cariche associative coloro che non siano intervenuti alle riunioni per quattro volte consecutive.
Gli stessi criteri di cui al presente articolo valgono, in quanto non diversamente disciplinati, anche per le cariche concernenti i Gruppi merceologici, Piccola Industria, il Gruppo Giovani Imprenditori e l'Organizzazione zonale istituiti nell'ambito dell'Associazione.

Art. 39 - Limiti al cumulo di cariche. Incompatibilità
Al fine di consentire al maggior numero di aziende associate di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato, in linea di principio, il cumulo di più cariche associative, privilegiando l'obiettivo della più ampia partecipazione degli associati alle cariche.
Le cariche di Presidente dell'Associazione, Presidente dei Gruppi merceologici, Presidente di Piccola Industria, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, Presidente dell'Organizzazione zonale, Proboviro, Revisore contabile, Tesoriere non sono cumulabili fra loro o con altre cariche associative, tranne quelle di membro di Organi collegiali e ferma restando ogni eventuale diversa disposizione del presente Statuto o di Regolamento. Qualora si determini il cumulo anzidetto, l'interessato potrà optare per il mantenimento di una delle due cariche entro il termine di quindici giorni. In difetto di esercizio dell'opzione, egli decade dalla carica ricoperta in precedenza.
La carica di Presidente, di Vice Presidente, di Consigliere Incaricato per il Centro Studi, di Tesoriere, di Proboviro, degli altri membri del Consiglio Direttivo e della Giunta dell'Associazione nonché l'incarico di componente della Commissione di Designazione del Presidente sono incompatibili con il mandato parlamentare nella Camera dei Deputati, nel Senato o nel Parlamento Europeo, e con la qualità di membro di Assemblea Regionale, di Consiglio Provinciale e Comunale.
La presentazione della candidatura per partecipare alle elezioni relative ai mandati di cui al comma precedente obbliga a dimettersi dalle cariche associative menzionate; in mancanza, la decadenza dalla carica è dichiarata dal Collegio dei Probiviri.

Art 43 - Gruppo Giovani Imprenditori
Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori.

Lo stesso concorre, nell'ambito delle linee politiche dell'Associazione e delle finalità indicate nello Statuto di Assolombarda e d'intesa con gli organi della stessa, a:
  • approfondire la conoscenza degli aspetti economici, sociali, politici ed aziendali dell'attività d'impresa, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
  • promuovere, nella formazione culturale dei Giovani Imprenditori, la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale della libera iniziativa d'impresa;
  • promuovere la diffusione dei valori e della cultura d'impresa nella società civile.
Gli Organi del Gruppo Giovani Imprenditori sono:
  • l'Assemblea
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • i Vice Presidenti
Il Presidente del Gruppo è di diritto Vice Presidente dell'Associazione; un Vice Presidente è membro di diritto della Giunta.
L'Assemblea del Gruppo determina, su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo, la quota annuale di adesione.
La struttura e il funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinati da apposito Regolamento ratificato dalla Giunta dell'Associazione.